Cos’è un Assegno Elettronico?

In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che attesta l’introduzione dei cosiddetti assegni elettronici in ambito bancario. Cosa significa? E cosa è precisamente un assegno elettronico?
In tale contesto si parla sia di assegni circolari che bancari ed in particolare di transazioni che avvengono nella fattispecie tra istituti di credito.
Infatti le persone fisiche potranno continuare a scambiarsi liberamente gli assegni cartacei, ma sarà la banca del creditore che invierà a quella del debitore una copia elettronica dello stesso assegno.
Questo è appunto il discorso che riguarda l’assegno elettronico che verrà inoltrato, assieme a tutti gli estremi, entro un giorno dal versamento in conto dei fondi, al fine di evitare problemi.
Ecco che quindi il debitore, o meglio la sua banca, non riceverà più la versione cartacea dell’assegno bensì una sua immagine virtuale, avente in tutto e per tutto la medesima validità legale ma capace di giungere a destinazione in tempi essenzialmente più rapidi.
Tale validità presuppone l’invio dell’assegno tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in forma scannerizzata o fotografica, associata alla firma virtuale del cliente.
Queste operazioni si inseriscono in un progetto di dematerializzazione dei sistemi di pagamento che si pone in linea con la diffusione dei supporti elettronici, assieme a quelli più conosciuti ed utilizzati che sono carte di credito, bancomat e bonifici, e viene regolamentato dal decreto n. 54/15 del Ministero dell’Economia.
Ma chi gestisce il processo di trasformazione degli assegni cartacei in quelli elettronici?
Il compito di effettuare tali operazioni è riservato a società terze, delegate dagli istituti di credito, quindi non intervengono né funzionari né direttori di banca.
La delega a tali professionisti presuppone che loro dimostrino un alto grado di competenza, livelli di sicurezza estremi ed assoluto rispetto della privacy della clientela e delle stesse banche.
La regolamentazione del procedimento di trasformazione in forma digitale deve svolgersi secondo le modalità indicate dal CAD, ossia dal Codice dell’Amministrazione Digitale, in base alla normativa riportata nel D.Lgs n°82 del 7 marzo 2005.
Questo cosa significa? Che se non correttamente trattati e trasformati i documenti relativi alla riproduzione dell’assegno in forma elettronica potrebbero anche essere rigettati dall’istituto di credito.
Alla base dell’accettabilità del suddetto assegno elettronico stanno i concetti di immodificabilità, qualità oggettiva, sicurezza ed integrità, indispensabili per garantire l’effettiva validità del documento.
Se infatti un file dovesse riportare cattiva leggibilità, porzioni modificate o informazioni non corrispondenti a quelle in possesso della banca possono essere rimandati al mittente.
A tal proposito sta proprio alla Banca d’Italia il compito di fornire norme chiare e inequivocabili atte all’attuazione di tali pratiche, associate a monitoraggio costante utile a individuare eventuali operazioni fraudolente.
L’oggettiva comodità di questi processi di pagamento e l’innegabile rapidità degli stessi va infatti a cozzare con la possibilità che i file inviati siano manipolati e corrotti, ecco perché le operazioni di vigilanza sia da parte dei privati che delle banche sono oltremodo indispensabili.
Dove finiscono gli assegni cartacei sottoposti a copia digitale? Gli assegni in forma cartacea inviati tramite le banche vengono conservati, una volta scannerizzati e depositati, negli archivi dello stesso istituto di credito. Questo perché potrebbe sempre verificarsi la necessità di un confronto tra originale e copia digitale.
Gli scenari che possono presentarsi nel momento in cui viene inviato un assegno alla banca del soggetto debitore sono essenzialmente due.
Nel primo caso si ha l’immediato pagamento della cifra dovuta, poiché il conto dell’individuo chiamato in causa risulta munito di fondi sufficienti ad estinguere il debito.
In questo caso la transazione ha termine e non si verificano ulteriori problematiche per il soggetto, poiché non si verifica da parte sua nessun caso di insolvenza.
Nel momento in cui invece dovesse palesarsi la condizione di un assegno scoperto, e quindi il conto del debitore dovesse essere privo del denaro richiesto dal creditore, si leverà un inevitabile protesto.
Anche quest’ultimo, secondo la legge vigente, avverrà per via elettronica e telematica e la stessa contestazione verrà gestita tramite tali vie, secondo la normativa vigente stabilita dalla Banca d’Italia.
Il protesto scatta anche se, una volta ricevuto l’assegno elettronico, il debitore dovesse depositare sul proprio conto la cifra dovuta in tempi che sforano il singolo giorno lavorativo dalla richiesta. Infatti come detto l’insolvenza si manifesta dopo 24 ore lavorative dal ricevimento dell’assegno elettronico e necessita per forza di cose del pagamento entro tale periodo di tempo.
La normativa attuale arriva dopo un iter burocratico durato alcuni anni che ha avuto inizio nel 2011 e riguarda precisamente l’attuazione della cosiddetta “Legge Assegni” o Decreto Legge 70/2011, che anticipava la possibilità di presentare alle banche l’assegno sia nella forma classica che in quella elettronica.
Tuttavia si è dovuto attendere qualche tempo per ottenere un vero e proprio regolamento e soprattutto per fare in modo che la stessa Banca d’Italia raggiungesse un necessario completamento tecnico, che le consentisse di gestire tali operazioni a 360° e secondo canoni di massima sicurezza e privacy.
Cosa comporta l’utilizzo di un assegno in forma elettronica?
Dal punto di vista operativo sussistono ben pochi cambiamenti, poiché una volta ricevuta l’immagine relativa al suddetto assegno si dovrà procedere come sempre al pagamento della cifra riportata sullo stesso, tuttavia com’è ovvio si accorciano nettamente i tempi di ricezione da parte della banca e, di conseguenza, quelli di pagamento o di eventuale protesto in caso di insolvenza.
Di base quindi sia la presentazione dell’assegno che la pratica di protesto risultano elettronici e quindi vanno a modificarsi tutte le normative associate a tali operazioni. Il risultato è che per le banche dal 6 marzo 2015 non esiste più la possibilità di scambiarsi assegni cartacei.
La banca del creditore può inviare esclusivamente per via telematica l’assegno alla banca del debitore, concedendo un unico giorno lavorativo per la copertura del pagamento richiesto.
Passate le 24 ore scatta il protesto ed il debitore si trova nella condizione di protestato, con tempi di accertamento molto più rapidi date le differenti modalità di trasmissione. I protestati devono fare estrema attenzione a tali pratiche e farsi assistere, nei limiti del possibile, da esperti.